Descrizione
Le manifestazioni sportive su strada di carattere agonistico prevedono lo svolgersi di una gara, intesa come la competizione con carattere agonistico tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente svolte su aree pubbliche o su strade di uso pubblico. Si svolgono in un determinato periodo, con date precise di inizio e fine.
Il carattere agonistico della manifestazione richiede la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- esistenza di un regolamento di gara che preveda la formazione di un ordine di arrivo o di una graduatoria di merito finale, con o senza premi per i migliori classificati
- esistenza di un regolamento di gara che fissi un tempo massimo per l'arrivo al traguardo dei partecipanti.
Queste manifestazioni si distinguono in:
- gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale
- gare con veicoli a motore.
Organizzare un una manifestazione sportiva, è un'ottima opportunità per coniugare divertimento, attività fisica e promozione del territorio.
Queste manifestazioni rientrano pertanto tra quelle definite dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9.
Chi vuole organizzare una manifestazione sportiva su strada di carattere agonistico deve presentare domanda di autorizzazione come previsto dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9, com. 1.
In Comune di Monticiano …
Il servizio è gestito dall'Unione dei Comuni della Val di Merse.
Per ulteriori informazioni consulta la pagina dedicata.
Approfondimenti
Se l'attività occupa suolo pubblico è necessario richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
L’occupazione delle aree stradali e dei marciapiedi deve avvenire nel rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Codice della strada" quindi, per garantire la sicurezza dei pedoni e dei veicoli può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'ordinanza di disciplina della circolazione.
Se previsto, ai fini della tutela e della sicurezza dei lavoratori, relativamente all'attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, si applicano i dettami del Decreto ministeriale 22/07/2014.
Sono escluse le attività:
- che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee
- di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a due metri rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture
- di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi sei metri nel caso di stativi e otto metri nel caso di torri
- di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi sette metri.
Chi intende organizzare una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, oltre a chiedere tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere l'evento, deve darne preavviso al questore almeno tre giorni prima della data di inizio (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 18).
Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso Se si intende effettuare qualche cambiamento è necessario presentare una nuova comunicazione al Questore nel rispetto dei tempi di legge.
Il modulo per il preavviso di pubblica manifestazione è disponibile sul sito internet della Polizia di Stato.
Lo svolgimento della manifestazione è subordinato al nulla osta dell'ente proprietario della strada o area pubblica (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9, com. 2).
Per lo svolgimento delle manifestazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per consentire la formulazione del programma delle competizioni che verrà reso noto entro il mese di febbraio dell'anno successivo mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il nulla osta è concesso se le competizioni non creano gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario e previo parere preventivo del CONI, necessario al riconoscimento del carattere sportivo delle competizioni.
Il parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionisti indicati dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 60, purchè la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Lo svolgimento della manifestazione è subordinato alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che deve coprire anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni causati alle strade e alle relative attrezzature (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9, com. 6).
Lo svolgimento della manifestazione è subordinato all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito da rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno, unitamente a rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori.
Il collaudo può essere omesso quando non si tratta di gare di velocità ma di gare di regolarità per le quali non è ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico. Il collaudo è invece sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9, com. 4).